Esistono norme specifiche per la valutazione del rischio, il controllo, la manutenzione
e la bonifica dei M.C.A. Nelle strutture edilizie, norme emanate con il Decreto del
Ministero della Sanità 06/09/94 ( pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana n° 288 del 10 dicembre 1994 ).

Secondo tale decreto è opportuno, nel caso di una struttura edilizia che si sospetta
possa contenere amianto friabile, elaborare un " programma di ispezione " che
preveda:

> Ricerca della documentazione tecnica disponibile sull'edificio per verificare le
modalità costruttive

> Ispezione dei materiali per identificare quelli friabili e potenzialmente contenenti
fibre di amianto

> Verifica dello stato di conservazione dei materiali friabili con eventuale
campionamento ed analisi ( nel campionamento vanno evitati interventi che
potrebbero contaminare gli ambienti circostanti )

> Mappatura delle zone a rischio in cui sono presenti materiali con amianto, e
registrazioni delle informazioni raccolte in apposite schede ( allegate al decreto
ministeriale ) da conservare come documentazione da parte dei proprietari degli
edifici.

La valutazione del rischio deve comprendere sia l'ispezione visiva che il
monitoraggio ambientale.