Questa legge non limita la sua azione alla sola messa al bando dell’amianto, ma
affronta anche le complesse problematiche ad esso collegate: la tutela contrattuale
dei lavoratori, i limiti ed il controllo delle emissioni, l’imballaggio, l’etichettatura e lo
smaltimento dei rifiuti contenenti amianto. Per esse indica norme di riferimento già in
vigore, introducendo a volte in queste ultime adeguate modifiche. La legge contiene
forme di tutela sia verso i lavoratori che verso le imprese di produzione penalizzate
dalla dismissione dell’amianto.

Legge 27 marzo 1992, n. 257 - Norme relative alla cessazione dell'impiego
dell'amianto. (pubblicata sul Suppl.Ord. alla Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 1992)
(aggiornata con le modfiche apportate dalla legge 24 aprile 1998, n. 128, della legge 9
dicembre 1998, n. 426, dal decreto-legge 5 giugno 1993, n. 169 e dal decreto-legge 1
ottobre 1996, n. 510)
Capo I - Disposizioni Generali

Art. 1 - Finalità
1. La presente legge concerne l'estrazione, l'importazione, la lavorazione,
l'utilizzazione, la commercializzazione, il trattamento e lo smaltimento, nel territorio
nazionale, nonché l'esportazione dell'amianto e dei prodotti che lo contengono e
detta norme per la dismissione dalla produzione e dal commercio, per la cessazione
dell'estrazione, dell'importazione, dell'esportazione e dell'utilizzazione dell'amianto e
dei prodotti che lo contengono, per la realizzazione di misure di decontaminazione e
di bonifica delle aree interessate dall'inquinamento da amianto, per la ricerca
finalizzata alla individuazione di materiali sostitutivi e alla riconversione produttiva e
per il controllo sull'inquinamento da amianto.2. Sono vietate l'estrazione,
l'importazione, l'esportazione, la commercializzazione e la produzione di amianto, di
prodotti di amianto o di prodotti contenenti amianto. Previa autorizzazione espressa
d'intesa fra i Ministri dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e
della sanità, è ammessa la deroga ai divieti di cui al presente articolo per una quantità
massima di 800 chilogrammi e non oltre il 31 ottobre 2000, per amianto sotto forma di
treccia o di materiale per guarnizioni non sostituibile con prodotti equivalenti
disponibili. Le imprese interessate presentano istanza al Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato che dispone, con proprio provvedimento, la ripartizione
pro-quota delle quantità sopra indicate, nonché determina le modalità operative
conformandosi alle indicazioni della commissione di cui all'articolo 4

Art. 2 - Definizioni
1. Ai fini della presente legge si intendono per:a) amianto: i silicati fibrosi di cui
all'articolo 23 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;b) utilizzazione
dell'amianto: la lavorazione e la produzione di prodotti di amianto o di prodotti
contenenti amianto libero o legato in matrice friabile o in matrice cementizia o
resinoide, o di prodotti che comunque possano immettere nell'ambiente fibre di
amianto; c) rifiuti di amianto: i materiali di scarto delle attività estrattive di amianto, i
detriti e le scorie delle lavorazioni che utilizzano amianto, anche provenienti dalle
operazioni di decoibentazione nonché qualsiasi sostanza o qualsiasi oggetto
contenente amianto che abbia perso la sua destinazione d'uso e che possa
disperdere fibre di amianto nell'ambiente in concentrazioni superiori a quelle
ammesse dall'articolo 3.

Art. 3 - Valori limite
1. La concentrazione di fibre di amianto respirabili nei luoghi di lavoro ove si utilizza o
si trasforma o si smaltisce amianto, nei luoghi ove si effettuano bonifiche, negli
ambienti delle unità produttive ove si utilizza amianto e delle imprese o degli enti
autorizzati alle attività di trasformazione o di smaltimento dell'amianto o di bonifica
delle aree interessate, non può superare i valori limite fissati dall'articolo 31 del
decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, come modificato dalla presente legge. 2. I
limiti, le procedure e i metodi di analisi per la misurazione dei valori dell'inquinamento
da amianto, compresi gli effluenti liquidi e gassosi contenenti amianto, sono
disciplinati dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 114. 3. Eventuali aggiornamenti o
modifiche dei limiti di cui ai commi 1 e 2 sono disposti, in coerenza con la normativa
comunitaria, anche su proposta della commissione di cui all'articolo 4, con decreto
del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 4. La lettera a) del comma 1
dell'articolo 31 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, è sostituita dalla
seguente: «a) 0,6 fibre per centimetro cubo per il crisotilo». 5. Il comma 2 dell'articolo
31 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, è abrogato
Capo II - Istituzione della commissione di valutazione e norme di attuazione

Art. 4 - Istituzione della commissione per la valutazione dei problemi ambientali e dei
rischi sanitari connessi all'impiego dell'amianto
1. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, con il Ministro dell'ambiente, con il Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministro del lavoro e
della previdenza sociale è istituita, presso il Ministero della sanità, entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, la commissione per la valutazione
dei problemi ambientali e dei rischi sanitari connessi all'impiego dell'amianto, di
seguito denominata commissione, composta da:a) due esperti di tecnologia
industriale, designati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica; b) due esperti di materiali e di prodotti industriali, designati dal Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato; c) due esperti di problemi dell'igiene
ambientale e della prevenzione nei luoghi di lavoro, designati dal Ministro della sanità;
d) due esperti di valutazione di impatto ambientale e di sicurezza delle produzioni
industriali, designati dal Ministro dell'ambiente; e) un esperto di problemi della
previdenza sociale, designato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale; f) un
esperto dell'Istituto superiore di sanità; g) un esperto del Consiglio nazionale delle
ricerche (CNR); h) un esperto dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente
(ENEA); i) un esperto dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del
lavoro (ISPESL); l) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori
maggiormente rappresentative a livello nazionale; m) due rappresentanti delle
organizzazioni delle imprese industriali e artigianali del settore; n) un rappresentante
delle associazioni di protezione ambientale di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio
1986, n. 349 .2. La commissione di cui al comma 1 è presieduta dal Ministro della
sanità o da un Sottosegretario di Stato da questi delegato.

Art. 5 - Compiti della commissione
1. La commissione di cui all'articolo 4 provvede:a) ad acquisire i dati dei censimenti di
cui all'articolo 10;b) a predisporre, entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, avvalendosi dell'Istituto superiore di sanità e dell'ISPESL,
un piano di indirizzo e di coordinamento per la formazione professionale del
personale del Servizio sanitario nazionale addetto al controllo dell'attività di
bonifica;c) a predisporre disciplinari tecnici sulle modalità per il trasporto e il deposito
dei rifiuti di amianto nonché sul trattamento, l'imballaggio e la ricopertura dei rifiuti
medesimi nelle discariche autorizzate ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e successive modificazioni e integrazioni;d) ad
individuare i requisiti per la omologazione dei materiali sostitutivi dell'amianto e dei
prodotti che contengono tali materiali, in relazione alle necessità d'uso ed ai rischi
sanitari ed ambientali, avvalendosi anche dei laboratori delle università o del CNR o di
enti operanti nel settore del controllo della qualità e della sicurezza dei prodotti;e) a
definire i requisiti tecnici relativi ai marchi e alla denominazione di qualità dei prodotti
costituiti da materiali sostitutivi dell'amianto;f) a predisporre, entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, normative e metodologie tecniche
per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto.2. Per
l'espletamento delle attività di cui al comma 1, la commissione può avvalersi della
collaborazione di istituti ed enti di ricerca.3. La commissione predispone rapporti
annuali sullo stato di attuazione dei compiti ad essa attribuiti dalla presente legge che
trasmette al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al Ministro della
sanità, al Ministro dell'ambiente, al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al
Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

Art. 6 - Norme di attuazione
1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con ilMinistro
della sanità, può integrare con proprio decreto, su proposta dellacommissione di cui
all'articolo 4, la lista delle sostanze di cui all'articolo 23 deldecreto legislativo 15
agosto 1991, n. 277 .2. Entro trecentosessantacinque giorni dalla data di entrata in
vigore dellapresente legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
diconcerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro della sanità, stabilisce
conproprio decreto, sulla base di quanto indicato dalla commissione di cui
all'articolo4 ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera d), i requisiti per la omologazione
deimateriali sostitutivi dell'amianto e dei prodotti che contengono tali materiali
eindividua prodotti per i quali sia prevista la sostituzione dei componenti diamianto.3.
Il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercioe
dell'artigianato, adotta con proprio decreto, da emanare entrotrecentosessantacinque
giorni dalla data di entrata in vigore della presentelegge, le normative e le metodologie
tecniche di cui all'articolo 5, comma 1,lettera f).4. Il Ministro dell'ambiente, di concerto
con il Ministro della sanità, adotta conproprio decreto, da emanare entro
trecentosessantacinque giorni dalla data dientrata in vigore della presente legge, i
disciplinari tecnici di cui all'articolo 5,comma 1, lettera c).5. Il Presidente del Consiglio
dei ministri emana con proprio decreto, entronovanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, gli atti diindirizzo e di coordinamento delle attività delle
regioni e delle province autonomedi Trento e di Bolzano di cui all'articolo 10 della
presente legge, ai sensidell'articolo 2, comma 3, lettera d), della legge 23 agosto 1988,
n. 400.6. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il
Ministrodella sanità, il Ministro dell'ambiente, il Ministro del lavoro e della
previdenzasociale e il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica,presenta annualmente al Parlamento, anche in base dei rapporti annuali
di cuiall'articolo 5, comma 3, una relazione sullo stato di attuazione della
presentelegge.7. Le disposizioni concernenti l'omologazione dei materiali sostitutivi
dell'amiantoe dei prodotti che contengono tali materiali non si applicano agli
elementicostruttivi e ai componenti privi di fibre di amianto che alla data di entrata
invigore della presente legge risultino omologabili sulla base della normativa disettore
ovvero di innocuità accertata dall'Istituto superiore di sanità.

Art. 7 - Conferenza nazionale
1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, avvalendosi della commissione di
cuiall'articolo 4 e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 12della legge
23 agosto 1988, n. 400, promuove, entro due anni dalla data dientrata in vigore della
presente legge, una conferenza nazionale sulla sicurezzaambientale e sanitaria delle
tecnologie industriali, nonché dei materiali e deiprodotti di cui alla presente legge, con
la partecipazione di esperti e dirappresentanti delle organizzazioni sindacali dei
lavoratori maggiormenterappresentative a livello nazionale, delle imprese, delle
associazioni di protezioneambientale di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n.
349, delleassociazioni dei consumatori e degli utenti riconosciute per legge,
delleuniversità e dei centri ed istituti di ricerca.


Capo III - Tutela dell'ambiente e della salute

Art. 8 - Classificazione, imballaggio, etichettatura
1. La classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura dell'amianto e dei prodotti
checontengono amianto sono disciplinati dalla legge 29 maggio 1974, n. 256,
esuccessive modificazioni e integrazioni, e dal D.P.R. 24 maggio 1988, n. 215.

Art. 9 - Controllo sulle dispersioni causate dai processi di lavorazione e
sulleoperazioni di smaltimento e bonifica
1. Le imprese che utilizzano amianto, direttamente o indirettamente, neiprocessi
produttivi, o che svolgono attività di smaltimento o di bonificadell'amianto, inviano
annualmente alle regioni, alle province autonome di Trentoe di Bolzano e alle unità
sanitarie locali nel cui ambito di competenza sono situatigli stabilimenti o si svolgono
le attività dell'impresa, una relazione che indichi:a) i tipi e i quantitativi di amianto
utilizzati e dei rifiuti di amiantoche sono oggetto dell'attività di smaltimento o di
bonifica;b) le attività svolte, i procedimenti applicati, il numero e i datianagrafici degli
addetti, il carattere e la durata delle loro attività ele esposizioni all'amianto alle quali
sono stati sottoposti;c) le caratteristiche degli eventuali prodotti contenenti
amianto;d) le misure adottate o in via di adozione ai fini della tutela dellasalute dei
lavoratori e della tutela dell'ambiente.2. Le unità sanitarie locali vigilano sul rispetto
dei limiti di concentrazione di cuiall'articolo 3, comma 1, e predispongono relazioni
annuali sulle condizioni deilavoratori esposti, che trasmettono alle competenti regioni
e province autonomedi Trento e di Bolzano ed al Ministero della sanità.3. Nella prima
attuazione della presente legge la relazione di cui al comma 1deve riferirsi anche alle
attività dell'impresa svolte nell'ultimo quinquennio edessere articolata per ciascun
anno.


Art. 10 - Piani regionali e delle province autonome
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano,
entrocentottanta giorni dalla data di emanazione del decreto del Presidente
delConsiglio dei ministri di cui all'articolo 6, comma 5, piani di
protezionedell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini
delladifesa dai pericoli derivanti dall'amianto.2. I piani di cui al comma 1 prevedono tra
l'altro:a) il censimento dei siti interessati da attività di estrazionedell'amianto;b) il
censimento delle imprese che utilizzano o abbiano utilizzatoamianto nelle rispettive
attività produttive, nonché delle impreseche operano nelle attività di smaltimento o di
bonifica;c) la predisposizione di programmi per dismettere l'attivitàestrattiva
dell'amianto e realizzare la relativa bonifica dei siti;d) l'individuazione dei siti che
devono essere utilizzati per l'attivitàdi smaltimento dei rifiuti di amianto;e) il controllo
delle condizioni di salubrità ambientale e di sicurezzadel lavoro attraverso i presidi e i
servizi di prevenzione delle unitàsanitarie locali competenti per territorio;f) la
rilevazione sistematica delle situazioni di pericolo derivantidalla presenza di
amianto;g) il controllo delle attività di smaltimento e di bonifica relativeall'amianto;h) la
predisposizione di specifici corsi di formazione professionale eil rilascio di titoli di
abilitazione per gli addetti alle attività dirimozione e di smaltimento dell'amianto e di
bonifica delle areeinteressate, che è condizionato alla frequenza di tali corsi;i)
l'assegnazione delle risorse finanziarie alle unità sanitarie localiper la dotazione della
strumentazione necessaria per losvolgimento delle attività di controllo previste dalla
presentelegge;l) il censimento degli edifici nei quali siano presenti materiali oprodotti
contenenti amianto libero o in matrice friabile, con prioritàper gli edifici pubblici, per i
locali aperti al pubblico o diutilizzazione collettiva e per i blocchi di appartamenti.3. I
piani di cui al comma 1 devono armonizzarsi con i piani di organizzazione deiservizi
di smaltimento dei rifiuti di cui al D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, esuccessive
modificazioni e integrazioni.4. Qualora le regioni o le province autonome di Trento e di
Bolzano non adottinoil piano ai sensi del comma 1, il medesimo è adottato con
decreto del Presidentedel Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della sanità,
di concerto con ilMinistro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il
Ministrodell'ambiente, entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui
almedesimo comma 1.

Art. 11 - Risanamento della miniera di Balangero
1. Il Ministero dell'ambiente promuove la conclusione di un accordo diprogramma con
il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con ilMinistero della sanità,
con la regione Piemonte, con la comunità montana diValle di Lanzo e con il comune
di Balangero per il risanamento ambientale dellaminiera ivi esistente e del territorio
interessato, con priorità di utilizzo deilavoratori della medesima miniera nelle attività di
bonifica.2. Per il finanziamento dell'accordo di programma di cui al comma 1
èautorizzata, a carico del bilancio dello Stato, la spesa di lire 30 miliardi inragione di
lire 15 miliardi per il 1992 e di lire 15 miliardi per il 1993.3. All'onere derivante
dall'attuazione del comma 2, pari a lire 15 miliardi perl'anno 1992 e a lire 15 miliardi per
l'anno 1993, si provvede mediantecorrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione
del Ministero del tesoro perl'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento «Norme per lariconversione delle produzioni a base di amianto (di
cui lire 6,3 miliardi qualelimite di impegno dal 1993)».

Art. 12 - Rimozione dell'amianto e tutela dell'ambiente
1. Le unità sanitarie locali effettuano l'analisi del rivestimento degli edifici di
cuiall'articolo 10, comma 2, lettera l), avvalendosi anche del personale degli
ufficitecnici erariali e degli uffici tecnici degli enti locali.2. Con decreto del Ministro
della sanità, da emanare entro centottanta giornidalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono stabilite le normerelative agli strumenti necessari ai rilevamenti e
alle analisi del rivestimentodegli edifici, nonché alla pianificazione e alla
programmazione delle attività dirimozione e di fissaggio di cui al comma 3 e le
procedure da seguire nei diversiprocessi lavorativi di rimozione.3. Qualora non si
possa ricorrere a tecniche di fissaggio, e solo nei casi in cui irisultati del processo
diagnostico la rendano necessaria, le regioni e le provinceautonome di Trento e di
Bolzano dispongono la rimozione dei materialicontenenti amianto, sia floccato che in
matrice friabile. Il costo delle operazionidi rimozione è a carico dei proprietari degli
immobili.4. Le imprese che operano per lo smaltimento e la rimozione dell'amianto e
perla bonifica delle aree interessate debbono iscriversi a una speciale
sezionedell'albo di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 1987, n.
361,convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441. Il
Ministrodell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio
edell'artigianato, stabilisce con proprio decreto, da emanare entro centottantagiorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, i requisiti, i termini, lemodalità e i
diritti di iscrizione. Le imprese di cui al presente comma sono tenutead assumere, in
via prioritaria, il personale già addetto alle lavorazionidell'amianto, che abbia i titoli di
cui all'articolo 10, comma 2, lettera h), dellapresente legge.5. Presso le unità sanitarie
locali è istituito un registro nel quale è indicata lalocalizzazione dell'amianto floccato
o in matrice friabile presente negli edifici. Iproprietari degli immobili devono
comunicare alle unità sanitarie locali i datirelativi alla presenza dei materiali di cui al
presente comma.Le imprese incaricate di eseguire lavori di manutenzione negli edifici
sono tenutead acquisire, presso le unità sanitarie locali, le informazioni necessarie
perl'adozione di misure cautelative per gli addetti. Le unità sanitarie localicomunicano
alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano i datiregistrati, ai fini del
censimento di cui all'articolo 10, comma 2, lettera l).6. I rifiuti di amianto sono
classificati tra i rifiuti speciali, tossici e nocivi, ai sensidell'articolo 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n.915, in base alle caratteristiche
fisiche che ne determinano la pericolosità, comela friabilità e la densità.
Capo IV - Misure di sostegno per i lavoratori

Art. 13 - Trattamento straordinario di integrazione salariale e pensionamentoanticipato
1. Ai lavoratori occupati in imprese che utilizzano ovvero estraggono
amianto,impegnate in processi di ristrutturazione e riconversione produttiva, è
concesso iltrattamento straordinario di integrazione salariale secondo la normativa
vigente.2. Con effetto fino a settecentotrenta giorni dalla data di entrata in vigore
dellapresente legge i lavoratori occupati nelle imprese di cui al comma 1, anche se
incorso di dismissione o sottoposte a procedure fallimentari, e che possano farvalere
nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed isuperstiti
almeno trenta anni di anzianità assicurativa e contributiva agli effettidelle disposizioni
previste dall'articolo 22, primo comma, lettere a) e b), dellalegge 30 aprile 1969, n. 153,
e successive modificazioni, hanno facoltà dirichiedere la concessione di un
trattamento di pensione secondo la disciplina dicui al medesimo articolo 22 della
legge 30 aprile 1969, n. 153, e successivemodificazioni, con una maggiorazione
dell'anzianità assicurativa e contributivapari al periodo necessario per la maturazione
del requisito dei trentacinque anniprescritto dalle disposizioni sopra richiamate, in
ogni caso non superiore alperiodo compreso tra la data di risoluzione del rapporto e
quella del compimentodi sessanta anni, se uomini, o cinquantacinque anni se donne
anche se ilrequsito occupazionale sia pari a quindici unità per effetto di decremento
diorganico dovuto al pensionamento anticipato.3. Il Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE), suproposta del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, sentito il Ministrodell'industria, del commercio e dell'artigianato,
individua i criteri per la selezionedelle imprese di cui al comma 1 e determina, entro il
limite di seicento unità, ilnumero massimo di pensionamenti anticipati.4. Le imprese,
singolarmente o per gruppo di appartenenza, rientranti nei criteridi cui al comma 3,
che intendano avvalersi delle disposizioni del presentearticolo, presentano
programmi di ristrutturazione e riorganizzazione edichiarano l'esistenza e l'entità
delle eccedenze strutturali di manodopera,richiedendone l'accertamento da parte del
CIPE unitamente alla sussistenza deirequisiti di cui al comma 2.5. La facoltà di
pensionamento anticipato può essere esercitata da un numero dilavoratori non
superiore a quello delle eccedenze accertate dal CIPE. I lavoratoriinteressati sono
tenuti a presentare all'impresa di appartenenza domandairrevocabile per l'esercizio
della facoltà di cui al comma 2 del presente articolo,entro trenta giorni dalla
comunicazione all'impresa stessa o al gruppo di impresedegli accertamenti del CIPE,
ovvero entro trenta giorni dalla maturazione deitrenta anni di anzianità di cui al
medesimo comma 2, se posteriore.L'impresa entro dieci giorni dalla scadenza del
termine trasmette all'Istitutonazionale della previdenza sociale (INPS) le domande dei
lavoratori, in derogaall'articolo 22, primo comma, lettera c), della legge 30 aprile 1969,
n. 153, esuccessive modificazioni. Nel caso in cui il numero dei lavoratori che
esercitanola facoltà di pensionamento anticipato sia superiore a quello delle
eccedenzeaccertate, l'impresa opera una selezione in base alle esigenze di
ristrutturazionee riorganizzazione. Il rapporto di lavoro dei dipendenti le cui domande
sonotrasmesse all'INPS si estingue nell'ultimo giorno del mese in cui
l'impresaeffettua la trasmissione.6. Per i lavoratori delle miniere o delle cave di
amianto il numero di settimanecoperto da contribuzione obbligatoria relativa ai
periodi di prestazione lavorativaai fini del conseguimento delle prestazioni
pensionistiche è moltiplicato per ilcoefficiente di 1,5.7. Ai fini del conseguimento delle
prestazioni pensionistiche per i lavoratori cheabbiano contratto malattie professionali
a causa dell'esposizione all'amiantodocumentate dall'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sullavoro (INAIL), il numero di settimane coperto da
contribuzione obbligatoriarelativa a periodi di prestazione lavorativa per il periodo di
provata esposizioneall'amianto è moltiplicato per il coefficiente di 1,5.8. Per i lavoratori
che siano stati esposti all'amianto per un periodo superiore adieci anni, l'intero
periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoriacontro le malattie
professionali derivanti dall'esposizione all'amianto, gestitadall'INAIL, è moltiplicato, ai
fini delle prestazioni pensionistiche, per ilcoefficiente di 1,5.9. Ai dipendenti delle
miniere o delle cave di amianto o delle imprese di cui alcomma 1, anche se in corso di
dismissione o sottoposte a procedure fallimentario fallite, che possano far valere i
medesimi requisiti di età e anzianitàcontributiva previsti dal comma 2 presso l'Istituto
nazionale di previdenza per idirigenti di aziende industriali (INPDAI), è dovuto,
dall'Istituto medesimo, adomanda e a decorrere dal primo giorno del mese
successivo a quello dellarisoluzione del rapporto di lavoro, l'assegno di cui
all'articolo 17 della legge 23aprile 1981, n. 155. L'anzianità contributiva dei dirigenti ai
quali è corrisposto ilpredetto assegno è aumentata di un periodo pari a quello
compreso tra la datadi risoluzione del rapporto di lavoro e quella del compimento di
sessanta anni, seuomini, e cinquantacinque anni se donne.10. La gestione di cui
all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, corrispondeal Fondo pensioni lavoratori
dipendenti per ciascun mese di anticipazione dellapensione una somma pari
all'importo risultante dall'applicazione dell'aliquotacontributiva in vigore per il Fondo
medesimo sull'ultima retribuzione annuapercepita da ciascun lavoratore interessato,
ragguagliata a mese, nonché unasomma pari all'importo mensile della pensione
anticipata, ivi compresa latredicesima mensilità. L'impresa, entro trenta giorni dalla
richiesta da partedell'INPS, è tenuta a corrispondere a favore della gestione di cui
all'articolo 37della legge 9 marzo 1989, n. 88, per ciascun dipendente che abbia
usufruito delpensionamento anticipato, un contributo pari al trenta per cento degli
onericomplessivi di cui al presente comma, con facoltà di optare per il pagamento
delcontributo stesso, con addebito di interessi nella misura del dieci per cento
inragione d'anno, in un numero di rate mensili, di pari importo, non superiore aquello
dei mesi di anticipazione della pensione.11. Nei territori di cui all'articolo 1 del testo
unico delle leggi sugli interventi nelMezzogiorno, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 6 marzo1978, n. 218, e successive modificazioni, nonché
nelle zone industriali in declino,individuate dalla decisione della Commissione delle
Comunità europee del 21marzo 1989 (89/288/CEE), ai sensi del regolamento CEE n.
2052/88 delConsiglio, del 24 giugno 1988, il contributo di cui al comma 10 del
presentearticolo è ridotto al venti per cento. La medesima percentuale ridotta si
applicaaltresì nei confronti delle imprese assoggettate alle procedure concorsuali di
cuialle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, esuccessive
modificazioni, e al decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito,con modificazioni,
dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni eintegrazioni, e al relativo
pagamento si applica l'articolo 111, primo comma, n.1), delle disposizioni approvate
con il citato regio decreto 16 marzo 1942, n.267.12. All'onere derivante dall'attuazione
del presente articolo, pari a lire 6 miliardiper il 1992, lire 60 miliardi per il 1993 e lire 44
miliardi per il 1994, si provvedemediante corrispondente riduzione degli stanziamenti
iscritti, ai fini del bilanciotriennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione
del Ministero deltesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando, per il
1992,l'accantonamento «Finanziamento di un piano di pensionamenti anticipati» e,
peril 1993 e il 1994, l'accantonamento «Interventi in aree di crisi occupazionale».13. Il
Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, leconseguenti
variazioni di bilancio.
Capo V - Sostegno alle imprese

Art. 14 - Agevolazioni per l'innovazione e la riconversione produttiva
1. Le imprese, singole o associate, che utilizzano amianto e quelle cheproducono
materiali sostitutivi dell'amianto, possono accedere al Fondo specialerotativo per
l'innovazione tecnologica di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio1982, n. 46, per
l'attuazione di programmi di innovazione tecnologica finalizzataalla riconversione
delle produzioni a base di amianto o allo sviluppo e allaproduzione di materiali
innovativi sostitutivi dell'amianto.2. Le imprese, singole o associate, che
intraprendono attività di innovazionetecnologica, concernenti lo smaltimento dei
rifiuti di amianto, la trasformazionedei residui di lavorazione e la bonifica delle aree
interessate, sono ammesse, aisensi del comma 1, al finanziamento dei relativi
programmi.3. Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è
istituito il«Fondo speciale per la riconversione delle produzioni di amianto».4. Il
Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale(CIPI), entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,stabilisce le condizioni
di ammissibilità e le priorità di accesso ai contributi delFondo di cui al comma 3 e
determina i criteri per l'istruttoria delle domande difinanziamento.5. Le disponibilità
del Fondo di cui al comma 3 sono destinate alla concessione dicontributi in conto
capitale alle imprese che utilizzano amianto, per programmi diriconversione
produttiva che prevedano la dismissione dell'amianto e ilreimpiego della
manodopera, ovvero per la cessazione dell'attività sulla base diprogrammi concordati
con le organizzazioni sindacali dei lavoratorimaggiormente rappresentative.6. Il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato stabilisce con propriodecreto,
da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dellapresente legge, le
modalità e i termini per la presentazione delle domande difinanziamento e per la
erogazione dei contributi.7. Il contributo in conto capitale di cui al comma 5 può
essere elevato fino aldieci per cento del contributo erogabile a favore delle imprese di
cui almedesimo comma 5 che non facciano ricorso alla cassa integrazione
guadagni.8. È autorizzato a carico del bilancio dello Stato il conferimento al Fondo di
cui alcomma 3 della somma di lire 50 miliardi in ragione di lire 15 miliardi per il 1992e di
lire 35 miliardi per il 1993.9. All'onere derivante dall'attuazione del comma 8, pari a lire
15 miliardi per il1992 e a lire 35 miliardi per il 1993, si provvede mediante
corrispondenteriduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1992-1994, alcapitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno
1992,all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Norme per la
riconversionedelle produzioni a base di amianto (di cui lire 6,3 miliardi quale limite di
impegnodal 1993)».10. Il CIPI, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio
edell'artigianato, può riconoscere carattere di priorità ai programmi di cui aicommi 1 e
2.
Capo VI - Sanzioni

Art. 15 - Sanzioni
1. La mancata adozione delle misure idonee a garantire il rispetto dei valorilimite di cui
all'articolo 3, nonché l'inosservanza del divieto di cui al comma 2dell'articolo 1, sono
punite con l'ammenda da lire 10 milioni a lire 50 milioni.2. Per l'inosservanza degli
obblighi concernenti l'adozione delle misure disicurezza previste dai decreti emanati
ai sensi dell'articolo 6, commi 3 e 4, siapplica la sanzione amministrativa da lire 7
milioni a lire 35 milioni.3. A chiunque operi nelle attività di smaltimento, rimozione e
bonifica senza ilrispetto delle condizioni di cui all'articolo 12, comma 4, si applica la
sanzioneamministrativa da lire 5 milioni a lire 30 milioni.4. Per l'inosservanza degli
obblighi di informazione derivanti dall'articolo 9,comma 1, e dall'articolo 12, comma 5,
si applica la sanzione amministrativa dalire 5 milioni a lire 10 milioni.5. Alla terza
irrogazione di sanzioni previste dal presente articolo, il Ministrodell'industria, del
commercio e dell'artigianato dispone la cessazione delleattività delle imprese
interessate.
Capo VII - Disposizioni finanziarie

Art. 16 - Disposizioni finanziarie1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4,
pari a lire 2 miliardi perciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994, si provvede mediante
corrispondenteriduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1992-1994, alcapitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno
1992,all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Norme per la
protezionedalla esposizione all'amianto».2. Per la realizzazione dei piani di cui
all'articolo 10 sono concessi contributi acarico del bilancio dello Stato pari a lire 8
miliardi per ciascuno degli anni 1992,1993 e 1994 a favore delle regioni e delle
province autonome di Trento e diBolzano secondo modalità definite con decreto del
Presidente del Consiglio deiministri, emanato su proposta del Ministro dell'industria,
del commercio edell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il
Ministro dellasanità, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, pari a lire 8 miliardi
perciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994, si provvede mediante
corrispondenteriduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1992-1994, alcapitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno
1992,all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Norme per la
protezionedalla esposizione all'amianto».4. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata
a concedere nell'anno 1992, entro illimite massimo di mutui concedibili dalla Cassa
medesima ai sensi dellalegislazione vigente, agli enti locali che rientrano nei piani di
cui all'articolo 10, aifini della bonifica delle strutture di competenza, previa
certificazionedell'inesistenza di cespiti delegabili, entro il limite complessivo di lire 40
miliardi,mutui decennali con ammortamento a carico dello Stato. A tal fine è
autorizzatala spesa di lire 6,3 miliardi annui a decorrere dall'anno 1993.5. All'onere
derivante dall'attuazione del comma 4, pari a lire 6,3 miliardi adecorrere dall'anno
1993, si provvede negli anni 1993 e 1994 mediantecorrispondente riduzione delle
proiezioni per i medesimi anni dello stanziamentoiscritto, ai fini del bilancio triennale
1992-1994, al capitolo 9001 dello stato diprevisione del Ministero del tesoro per l'anno
1992, all'uopo parzialmenteutilizzando l'accantonamento «Norme per la riconversione
delle produzioni abase di amianto (di cui lire 6,3 miliardi quale limite di impegno dal
1993)».6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti,
leoccorrenti variazioni di bilancio.

Tabella(prevista dall'articolo 1, comma 2)

a) lastre di amianto piane o ondulate, di grande formato (due anni dalla data dientrata
in vigore della presente legge);b) tubi, canalizzazioni e contenitori per il trasporto e lo
stoccaggio di fluidi, aduso civile e industriale (due anni dalla data di entrata in vigore
della presentelegge);c) guarnizioni di attrito per veicoli a motore, macchine e impianti
industriali (unanno dalla data di entrata in vigore della presente legge);d) guarnizioni
di attrito di ricambio per veicoli a motore, veicoli ferroviari,macchine e impianti
industriali con particolari caratteristiche tecniche (due annidalla data di entrata in
vigore della presente legge);e) guarnizioni delle testate per motori di vecchio tipo (due
anni dalla data dientrata in vigore della presente legge);f) giunti piatti statici e
guarnizioni dinamiche per elementi sottoposti a fortisollecitazioni (due anni dalla data
di entrata in vigore della presente legge);g) filtri e mezzi ausiliari di filtraggio per la
produzione di bevande (un anno dalladata di entrata in vigore della presente legge);h)
filtri ultrafini per la sterilizzazione e per la produzione di bevande e medicinali(due
anni dalla data di entrata in vigore della presente legge);i) diaframmi per processi di
elettrolisi (due anni dalla data di entrata in vigoredella presente legge).N.d.R.Nota 1)
L'articolo 1 è stato così modificato: prima dal comma 1 dell'art. 16 dellalegge 24 aprile
1998, n. 128; successivamente dal comma 29 dell'art. 4, dellalegge 9 dicembre 1998, n.
426.Nota 2) L'articolo 3 è stato così sostituito dal comma 2 dell'art. 16 della legge24
aprile 1998, n. 128.Nota 3) L'articolo 13 è stato così modificato: prima dal
decreto-legge 5 giugno1993, n. 169 convertito con modifiche dalla legge 4 agosto
1993, n. 271;successivemante è stato modificato dal decreto-legge 1 ottobre 1996, n.
510,convertito con modifiche dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.